A partire dall'anno 2014, per gli immobili situati in provincia autonoma di Bolzano, è dovuta l'imposta municipale sugli immobili IMI e non trovano più applicazione le norme nazionali che disciplinano l'IMU e la TASI (legge provinciale n. 3/2014).
Il Comune con deliberazione del Consiglio comunale n. 51 e n. 52 del 22.09.2014 ha approvato con effetto dal 01.01.2014 la nuova disciplina IMI. Il regolamento e la delibera sulle aliquote sono consultabili sul sito del Comune di Caldaro. Di seguito riportiamo alcune informazioni essenziali per il calcolo dell'imposta municipale sugli immobili IMI.
Aliquote, detrazioni e agevolazioni
Il pagamento distingue le seguenti tipologie di tassazione:
Abitazione principale e pertinenze: si considera tale l'abitazione in cui il o la contribuente e il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Sono considerate pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria. All'abitazione principale e relative pertinenze si applica l'aliquota dello 0,4% e una detrazione di 843,70 euro. Per il terzo minore e ogni successivo, appartenente al nucleo familiare la detrazione è maggiorata di 50,00 euro.
Per ogni persona del nucleo familiare, affetta da una disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992, la detrazione viene incrementata di ulteriori 50,00 euro. Gli interessati devono presentare al Comune il certificato medico della commissione medica competente. L'ulteriore detrazione viene riconosciuta dalla data di presentazione alla commissione medica della domanda di riconoscimento della disabilità grave.
Anche le persone affette da sindrome di Down sono eqiparate per legge alle persone con disabilità grave ai sensi dell'articolo 3, comma 3 della legge n. 104/1992. L'articolo 94, comma 3 della legge finanziaria 2003 sabilisce altresì che la malattia può essere attestata oltre dalla competente commissione medica anche dal medico di base sulla base di un certificato di un medico specialista.
Attenzione: qualora un nucleo familiare possieda più abitazioni sul territorio provinciale, solo una di esse potrà essere considerata abitazione principale. In questo caso deve essere presentata ai Comuni interessati una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento comunale, dalla quale risulti l'abitazione principale.
Abitazioni concesse in uso gratuito a parenti: alle abitazioni e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, concesse in suo gratuito a parenti in linea retta di qualsiasi grado ed in linea collaterale entro il secondo gado, fintanto nelle stesse il/la parente abbia stabilito la propria residenza e dimora abituale, si applica l'aliquota dello 0,46%. L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.
Attenzione: presupposto per poter fruire dell'agevolazione è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 1 del regolamento comunale.
Fabbricati delle categorie catastali C/1, C/3 e del gruppo catastale D: i fabbricati delle categorie catastali C/1 (negozi), C/3 (laboratori) e del gruppo catastale D (opifici, alberghi) sono tassati con l'aliquota dello 0,56%.
Attenzione: tale aliquota non vale per i fabbricati della categoria D/5 (banche e assicurazioni) per i quali si applica l'aliquota ordinaria dello 0,76%.
Abitazioni con attività ricettiva: le abitazioni del gruppo catastale A, utilizzate per l'attività ricettiva in strutture a carattere alberghiero ed extra alberghiero ai sensi della legge provincipale 14 dicembre 1988, n. 58 sono tassate con l'aliquota dello 0,56%.
Attenzione: presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento comunale.
Agriturismo e Affittacamere: i fabbricati e le relative pertinenze utilizzati per l'esercizio di attività di agriturismo o affittacamere sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Sono considerati pertinenze al massimo tre fabbricati delle categorie catastali C/2, C6 e C/7 di cui al massimo due della medesima categoria. L'agevolazione d'imposta non si applica alle abitazioni delle categorie catastali A/1, A/7, A/8 e A/9.
Immobili strumentali agricoli tassati e esenti: i fabbricati delle cooperative e società agricole, gli uffici e le abitazioni destinate ai collaboratori agricoli sono tassati con l'aliquota dello 0,2%. Le altre tipologie di fabbricati (stalle, fienili, locali di deposito e simili) sono esenti.
Onlus-enti non commerciali: gli immobili posseduti ed utilizzati direttamente da soc. cooperative ONLUS o enti non commerciali sono tassati con l'aliquota dello 0,2%.
Unità immobiliari appartenenti al gruppo catastale A, escluse le unità immobiliari accatastate nella categoria A/10 e quelle per le quali la legge provinciale 23 aprile 2014, n. 3 prevede una propria aliquota e il regolamento prevede agevolazioni d'imposta sono tassati con l'aliquota dello 0,96%.
Altri immobili: tutti gli immobili che non rientrano nelle categorie sopra elencate (per esempio le aree fabbricabili etc.) sono tassati con l'aliquota dello 0,76%.
Agevolazioni: la base imponibile dei fabbricati inagibili e inabitabili e quella dei fabbricati sotto tutela delle belle arti è ridotta della metà. Le due agevolazioni non sono cumulabili.
Detrazione per abitazione di servizio: la detrazione stabilita per le abitazioni principali si applica anche ai fabbricati della categoria catastale A e della categoria catastale D di proprietà di imprese che servono anche da abitazione, nelle quali uno o una dei titolari dell'impresa, anche quale socio o socia, vi abbiano con il proprio nucleo familiare stabilito la propria residenza e dimora abituale.
Attenzione: presupposto per la non applicazione della maggiorazione d'imposta e la concessione della detrazione è la presentazione di una dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'articolo 6, comma 2 del regolamento comunale.
Disposizioni particolari relative all'imposta municipale immobiliare
Area fabbricabile: è l’area utilizzabile a scopo edificatorio in base al piano urbanistico comunale ovvero alle sue modifiche, definitivamente approvati e pubblicati nel Bollettino ufficiale della Regione ed entrati in vigore, indipendentemente dall'adozione di piani attuativi del medesimo. La base imponibile è costituita dal valore dell'area (vedi delibera valori aree fabbricabili) anche nei seguenti casi:
- Utilizzazione edificatoria dell'area;
- Demolizione del fabbricato;
- Interventi di recupero a norma dell'articolo 59, comma 1, lettere c), d) ed e), della legge provinciale 11 agosto 1997, n. 13, e successive modifiche.
I fabbricati iscritti nelle categorie catastali F/3 e F/4 sono assimilati ad area fabbricabile fino all'accatastamento definitivo.
Area (p.es. giardino) quale pertinenza della casa: si considera parte integrante del fabbricato l’area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza, in quanto graffata catastalmente e computata nella rendita del fabbricato medesimo. Qualora la domanda di graffatura sia stata presentata al competente Ufficio del Catasto entro il 30 giugno 2015, la graffatura e la nuova rendita del fabbricato determinata in seguito alla stessa hanno, ai fini dell'applicazione dell'imposta municipale immobiliare, validità retroattiva a far data dall'01.01.2014. Se manca la summenzionata graffatura l'area pertinenziale viene tassata come area fabbricabile.
Abitazioni equiparate all'abitazione principale: le abitazioni principali e le relative pertinenze delle categorie catastali C/2, C6 e C/7, nella misura massima di tre unità pertinenziali, di cui al massimo due della stessa categoria, possedute a titolo di proprietà o a titolo di usufrutto o a titolo di diritto di abitazione da persone anziane o disabili, che da esse devono trasferire la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate.
L'IMI è dovuta per anni solari porporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi di possesso dell'immobile. A tal fine si considera una mensilità intera il possesso protratto per almeno 15 giorni nel corso di un mese.
Chi deve pagare l'IMI?
- I proprietari oppure i titolari di diritti reali (usufrutto, uso, diritto di abitazione e superfice);
- Il coniuge a cui è stata assegnata l'abitazione coniugale a seguito di provvedimento giudiziale di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio ;
- Il genitore al quale è stata assegnata l’abitazione a seguito di provvedimento giudiziale di affidamento del figlio/della figlia o dei figli/delle figlie;
- Il locatario, per gli immobili, anche da costruire o in corso di costruzione, concessi in locazione finanziaria;
- Il concessionario, nel caso di concessione di patrimonio demaniale o di patrimonio indisponibile;
- Ausgedinge/obbligo di mantenimento: colui che trasferisce il maso e il suo coniuge devono pagare l'IMI per i locali effettivamente da loro abitati.
Entro quando deve essere pagata l'IMI?
Il versamento dell'imposta dovuta per l'anno in corso è da effettuarsi in due rate. La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno e la seconda entro il 16 dicembre. Per il pagamento è necessario utilizzare il modello F24.
L.P. n. 3 del 23 aprile 2014